Il presidente della Regione Calabria faccia rimborsare ai dirigenti del Dipartimento Cultura e Turismo i loro errori e lasci che i fondi pubblici rimangano a disposizione della Cultura e del Turismo regionale
Riceviamo e pubblichiamo il testo di una “Lettera aperta” al presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, elaborata dall’agenzia letteraria Bottega editoriale e, per essa, dal suo direttore Fulvio Mazza. Un testo che mette a nudo un problema di sensibile importanza: quello della responsabilità civile dei dirigenti della pubblica amministrazione.
Egregio presidente, come saprà, dai fondi destinati alla Cultura e al Turismo regionale sono stati prelevati nei giorni scorsi oltre 2.000 euro, poi bonificati a favore della scrivente Agenzia letteraria Bottega editoriale.
Il motivo, che crediamo già conosca, risiede nel fatto che il Tar (Tribunale amministrativo regionale) ha condannato la Regione Calabria, con sentenza (di più di un anno fa!) passata in giudicato, a pagare tale cifra per aver ostacolato, tramite i dirigenti regionali del Dipartimento Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura, l’accesso agli atti chiesto dalla medesima Bottega editoriale alla Regione stessa. Una sentenza che si manifesta particolarmente importante anche per un altro aspetto che potrebbe risultare secondario, ma al contrario non è: il Tar, intravedendo evidentemente sospetti di corruzione, ha fatto inviare la documentazione all’attenzione dell’Autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone.
La richiesta di accesso agli atti era relativa alla gestione (se legittima o meno lo stabiliranno i giudici) dello stand calabrese nell’edizione 2015 del Salone internazionale del libro di Torino. Quel che le poniamo con questa lettera aperta (così come in precedenza abbiamo fatto per una ragione analoga rispetto al sindaco di Lamezia Terme e al Sistema bibliotecario lametino) è il seguente quesito: è giusto che tale danno economico venga pagato con i fondi pubblici? Non sarebbe più corretto che i fautori del danno pagassero di tasca propria? In tal senso, egregio presidente, la invitiamo formalmente ad avviare un procedimento di rivalsa contro i citati dirigenti della Regione stessa. Alleghiamo, per sua praticità, la citata sentenza del Tar.
Fulvio Mazza – Bottega editoriale
(LucidaMente, anno XIII, n. 147, marzo 2018; editing e formattazione del testo a cura di Maria Daniela Zavaroni)
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N. 02054/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2016, proposto da: Società Bottega Editoriale S.r.l. – Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Caristi, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avv. Giovanna Diaco, in Catanzaro, alla via Padre Antonio da Olivadi, n. 15;
contro
Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, non costituita in giudizio;
nei confronti di GL Events Italia S.p.a., La Fondazione per il Libro, la Cultura e per la Musica, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento della illegittimità del silenzio-diniego serbato dalla Regione Calabria in ordine all’istanza di accesso agli atti presenta dalla società ricorrente in data 10 marzo 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
1) la ricorrente Bottega Editoriale S.r.l. – Unipersonale ha formulato, in data 26 ottobre 2015, istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di affidamento della realizzazione dello stand della Regione Calabria al Salone Internazionale del libro;
2) l’amministrazione, dopo un primo riscontro con la quale rappresentava di non ravvisare un interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente, in data 13 gennaio 2016 ha autorizzato l’accesso agli atti;
3) la Società Bottega Editoriale S.r.l. – Unipersonale, ritenendo che la documentazione non fosse esaustiva, in data 10 marzo 2016 ha formulato nuova istanza di accesso agli atti e, trascorsi i termini di cui all’art. 116, comma 1 c.p.a., si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale affinché accerti l’illegittimità del silenzio serbato dal Regione Calabria sulla richiesta e assicuri l’accesso ai documenti richiesti;
4) la Regione Calabria, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio;
5) il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio del 12 ottobre 2016;
Ritenuto che:
6) la Bottega Editoriale S.r.l. – Unipersonale, quale affidataria – per altre annualità – della realizzazione dello stand della Regione Calabria al Salone Internazionale del Libro, ha una posizione differenziata rispetto agli altri consociati e ha l’interesse concreto e attuale all’ostensione dei documenti richiesti, al fine della tutela dei propri interessi;
7) che i documenti, di cui pure non sono noti gli estremi, sono sufficientemente determinati e di essi si può presumere l’esistenza in ragione del contenuto dei documenti ai quali è già stato garantito l’accesso;
8) il ricorso, pertanto, deve essere accolto;
9) la disciplina delle spese deve seguire la regola della soccombenza;
10) i fatti, così come illustrati, denotano un difetto di trasparenza da parte dell’amministrazione, cosicché occorre disporre che la presente sentenza sia comunicata, a cura della Segreteria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32-bis l. 6 novembre 2012, n. 190.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Calabria di consentire alla Bottega Editoriale S.r.l.- Unipersonale l’accesso ai documenti indicati nell’istanza presentata in data 10 marzo 2016.
Condanna la Regione Calabria, in persona del su Presidente in carica, alla rifusione, in favore della società ricorrente, delle spese e competenze di lite, che liquida in € 1.200,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Dispone che la presente sentenza sia comunicata, a cura della Segreteria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32-bis l. 6 novembre 2012, n. 190.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore
Raffaele Tuccillo, Referendario
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