Spesso la nostra cronaca giornalistica porta alla luce tali pratiche clandestine, tipiche soprattutto di certa cultura islamica e vietate dal Codice penale italiano agli articoli 583 bis e 583 ter
Oggi è venuta meno la sostanziale unità etnica che, in effetti, aveva caratterizzato il popolo italiano sino agli anni Novanta del Novecento. Nel concreto, attualmente l’Italia ospita le più svariate etnie che si possano immaginare. Nella nostra penisola, l’incontro/scontro tra la cultura dominante e quella minoritaria ha per protagonista soprattutto un gruppo religioso quale l’Islam, che in talune sue frange non nasconde la volontà di creare un nuovo ordine islamista con l’obiettivo di strumentalizzare o sostituire la Giuspenalistica indigena. Il mito politico islamico di un “califfato universale” minaccia anche l’integrità dei diritti penali nazionali europei (vedi pure Islamismo: tutte le verità nascoste).
Le mutilazioni genitali femminili dall’Africa all’Europa
Nelle comunità dove si praticano, il fine delle mutilazioni genitali femminili (d’ora in avanti MGF) consta nell’impedire che la donna provi piacere durante i rapporti intimi. Ogni anno circa 130 milioni di bambine vengono infibulate in Africa, Asia e Medio Oriente, ma siffatte mutilazioni sono diffuse anche in Europa, ove alcune collettività islamiche organizzano tali brutali “interventi chirurgici”.
Trattasi di un mondo clandestino nascosto dietro parvenze di legalità e buonismo. Le MGF provocano un notevole dolore psicofisico, soprattutto quando vengono praticate da operatori non sanitariamente accreditati.
Per l’Islam oltranzista mutilare la vagina femminile è normale e doveroso
Sotto il profilo sociologico, le MGF sono considerate uno strumento di controllo della sessualità femminile e una modalità per assicurare la castità e la fedeltà della donna prima e durante il matrimonio. Dette mutilazioni sono un rito di iniziazione e segnano il passaggio della giovane dalla mera condizione di essere donna a quella di essere una donna che può negoziare il proprio matrimonio.
Nel mondo islamico, i genitali femminili non modificati sono considerati “brutti e sporchi”. Di conseguenza il matrimonio, che è l’unica prospettiva per le donne viventi in molte zone dell’Africa, è negato a una giovane non circoncisa. Non solo: il rifiuto di sottomettersi a MGF può provocare l’espulsione della donna dalla comunità.
Profili medico-forensi
Più nel dettaglio, la Medicina legale distingue tra i seguenti tipi di MGF:
- Tipo I: escissione del prepuzio e del clitoride con o senza escissione parziale o totale del clitoride.
- Tipo II: escissione del prepuzio e del clitoride con escissione parziale o totale delle piccole labbra.
- Tipo III: escissione di parte o di tutti i genitali esterni con cucitura o riduzione del canale vaginale (infibulazione).
- Tipo IV: punzecchiatura, foratura o incisione del clitoride e/o delle labbra; raschiatura dei tessuti attorno all’orifizio vaginale (taglio “angurya”) o incisione della vagina (taglio “gishiri”); introduzione di sostanze corrosive nella vagina, per provocarne il sanguinamento, o di erbe, con l’intento di stringerla o chiuderla.
La circoncisione femminile e le sue gravi conseguenze psicofisiche
L’Organizzazione mondiale della Sanità, unitamente a tutta la letteratura criminologica europea e nordamericana, ha sempre condannato le MGF, unanimemente descritte come barbariche e pure pericolose per la salute psicofisica della donna. Inoltre, queste pratiche vengono realizzate in condizioni igieniche inadeguate, senza anestesia e con l’uso di strumenti chirurgici rudimentali e non sterili. Inoltre, lo stesso strumento è spesso utilizzato per circoncidere consecutivamente diverse bimbe.
La cronaca giornalistica ha rivelato che in Italia le MGF sono praticate presso ambulatori clandestini allestiti da figure anche di rilievo di molte moschee apparentemente prive di ombre o sospetti di situazioni illegali.
Le conseguenze psicofisiche delle MGF sono drammatiche (emorragie, infezioni delle vie urinarie, incontinenza, infezioni pelviche, incapacità di completare il rapporto sessuale e formazioni di cisti e calcoli). Sotto il profilo della salute mentale, le MGF cagionano molto spesso ansia, depressione, irritabilità cronica, frigidità e psicosi. Dunque, oggi la Criminologia deve fare i conti con un Islam non privo di zone grigie astutamente ben nascoste all’opinione pubblica occidentale.
Dopo numerose raccomandazioni dell’Unione europea, lo Stato italiano, con la Legge 7/2006, ha introdotto gli articoli 583 bis e 583 ter del Codice penale, i quali proibiscono le mutilazioni genitali anche se effettuate da reali medici, ovviamente compiacenti e, quindi, complici.
La proibizione giuridica dell’infibulazione dev’essere accompagnata da un deciso autorigetto culturale
Non bisogna, d’altra parte, fare mistero o sottovalutare l’astuta identità camaleontica delle minoranze musulmane radicali (taqiyya e kitmān). La ratio è sempre quella di costituire un Dar al Islam (“territori sottoposti al dominio islamico”) che annichilisca il Diritto penale dei “cani infedeli”. Dunque, gli artt. 583 bis e 583 ter del Codice penale costituiscono un’ottima tutela e sono destinati, del resto, alla protezione non solo di donne consenzienti, bensì di bambine o di giovanissime ragazze non in grado di manifestare alcun valido consenso.
Le MGF costituiscono un reato che cesserà solo con l’abbandono di barbariche tradizioni tribali. Pertanto, è e rimane essenziale, specialmente a livello scolastico, inculcare nelle bambine musulmane un rigetto dell’usanza delle MGF. La cogenza effettiva degli artt. 583 bis e 583 ter dipende dalla forte autodeterminazione delle giovani donne provenienti da nuclei familiari islamici. Alla ribellione culturale corrisponderà l’efficacia concreta della Legge 7/2006.
Un reato inammissibile, antisociale ed eterolesivo
Bisogna dichiararlo con chiarezza: le mutilazioni genitali sulle bambine costituiscono un grave e inammissibile reato antisociale ed eterolesivo, sebbene culturalmente motivato (leggi pure I reati “culturalmente motivati” dello straniero). La delittuosità etnica non può essere giustificata o attenuata per impedire attriti sociali tra la maggioranza autoctona e la minoranza immigrata.
Senza dubbio, a parere dello scrivente, l’incontro/scontro tra Islam e culture occidentali non è agevole da risolvere. Tuttavia, sarebbe altrettanto fuorviante scegliere la via buonista di un’accoglienza oltranzista disposta a negare l’antisocialità e l’eterolesività di gravi reati etnicamente motivati quali sono le MGF.
È normale, metageografico e metatemporale, che il gruppo sociale maggioritario imponga un Diritto penale vincolante in tutto il territorio dello Stato ospitante. Mediare tra le differenze non deve significare rinnegare le proprie radici e i propri costumi; pertanto, le diversità culturali non possono e non devono generare sottogruppi legislativamente autonomi.
Le immagini: cartina del continente africano, con indicazione delle zone dove sono più praticate le MGF (Original source: Afrol News.Derivtive work: Kes47 – SVG version of File:Fgm map.gif.; Attribution: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14800710); a uso gratuito da Pexels (autori: Dainis Graveris e cottonbro studio).
Andrea Baiguera Altieri
(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)