Una vittoria anche per “LucidaMente”, che fin dalla sua nascita si è battuta per un dignitoso fine vita. Ecco ora cosa accadrà
Sentiamo un po’ anche come nostra la recente legge approvata in via definitiva il 14 dicembre scorso al Senato della Repubblica sulle Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. LucidaMente, infatti, fin dalla sua nascita ha posto il testamento biologico tra le proprie battaglie civili. A Bologna è stata tra i promotori di Rete laica ai fini della raccolta di firme per una proposta di delibera di iniziativa popolare concernente l’istituzione di un registro dei testamenti biologici.
Già ai tempi del “martirio” di Piergiorgio Welby, la nostra rivista aveva intuito che la battaglia civile per affermare il rispetto della volontà dei cittadini in tema di salute e trattamenti terapeutici sarebbe stata centrale ai fini della difesa e dell’affermazione di uno stato e di una società laici, umani e rispettosi della dignità dell’individuo. Pertanto, nel 2007 la rivista si era fatta promotrice per le proprie edizioni della pubblicazione in Italia di Non sono un assassino. Il caso “Welby-Riccio” francese, traduzione del bestseller scritto dal medico francese Frédéric Chaussoy sulla vicenda del giovane Vincent Humbert, divenuto tetraplegico in seguito a un incidente stradale e aiutato a morire dallo stesso dottore e dalla propria madre, in ossequio alle proprie volontà.
A introdurre il volume era una Prefazione proprio di Mario Riccio, il medico specialista in Anestesiologia e Rianimazione che ha seguito la vicenda di Welby, mentre l’Introduzione era del compianto Giancarlo Fornari di Libera Uscita, associazione laica e apartitica per il diritto a morire con dignità, di cui è esponente il nostro direttore, Rino Tripodi. Ora, per aiutare i nostri lettori a orientarsi nella nuova legge e a essere consapevoli dei propri diritti, ne redigiamo un sintetico quadro, auguro che altri provvedimenti di progresso e civiltà seguanonella speranza che altri provvedimenti di civiltà e progresso siano approvati in seguito nel nostro arretrato Paese (vedi la posizione di Beatrice Lorenzin).
Il consenso informato ai trattamenti sanitariNessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato, documentato in forma scritta o videoregistrato, della persona interessata. Ogni maggiorenne e cosciente ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi terapia o di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente. Previste norme a tutela dei minori e degli incapaci. Il provvedimento promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Il consenso dovrà essere inserito nella cartella clinica del paziente.
Diritto all’informazioneOgni persona può conoscere le proprie condizioni di salute ed essere informata su diagnosi e prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari, nonché delle conseguenze dell’eventuale rifiuto degli stessi.
Terapia del dolore e dignità della vitaIl medico deve in ogni caso sempre adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento sanitario indicato. A tal fine è sempre garantita una appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Di fronte ad un paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico si deve astenere da ogni ostinazione irragionevole o accanimento terapeutico.
Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminazione, può esprimere attraverso le Dat le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto alle scelte mediche che riguardano la sua salute. Sarà possibile indicare una persona di propria fiducia, denominato fiduciario, che «faccia le veci e rappresenti il paziente nelle relazioni con il medico». Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, o consegnate personalmente presso l’ufficio di stato civile (anagrafe) del comune di residenza che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie.
Ludovica Merletti
(LucidaMente, anno XIII, n. 145, gennaio 2018)